Statuto

Statuto

Allegato “A” al Rep. 44636 Fasc. 14056 del 18.10.2018
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita in Firenze una Società di Mutuo Soccorso denominata “Salute Amica Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore” in sigla denominata anche “SALUTE AMICA S.M.S. – ETS” di seguito anche Mutua.
Acquisisce la personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni, quale Società di Mutuo Soccorso e può aderire, accettandone lo Statuto, ad Associazioni di rappresentanza e tutela.
Art. 2 – Sede e Durata
La società ha sede nel Comune di Firenze.
L’organo amministrativo ha la facoltà di trasferire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato e di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all’estero, unità locali operative, quali succursali, filiali, agenzie, laboratori o uffici amministrativi, senza stabile rappresentanza.
La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell’Assemblea straordinaria.
La società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa.
TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 – Scopo ed oggetto
La società, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico come previsto dalla Legge n. 3818/1886 e successive modificazioni intervenute.
Essa, nell’ambito e nei limiti fissati dalla legge, persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi e intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa attraverso l’erogazione di assistenze previdenziali economiche e sanitarie, ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.
La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge n. 3818/1886 e successive modificazioni intervenute, di:
a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Mutua, oppure in favore di soci e loro familiari che aderiscano sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Fondi, Aziende, in conformità a contratti di lavoro, di accordo, regolamento aziendale e convenzioni, come previsto dalle leggi vigenti;
b) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
c) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
d) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
f) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
g) promuovere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
h) più in generale, svolgere, sia in forma diretta che indiretta, tutte le attività in campo mutualistico, previdenziale, sanitario, sociale ed assistenziale, educativo e culturale, che la Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni od altre specifiche disposizioni di legge assegnino alle Società di Mutuo Soccorso.
Compatibilmente con la natura e le disposizioni di legge in materia di Società di Mutuo Soccorso, la Mutua potrà porre in essere operazioni di concentrazione, nelle forme consentite dalla legge, o istituire forme di collaborazione, anche di tipo contrattuale, con altri enti, pubblici o privati, e/o enti del terzo settore, utili al raggiungimento dello scopo sociale.
La Mutua potrà inoltre compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società ed imprese, anche consortili, che siano coerenti con lo scopo e l’oggetto sociale, e potrà essere essa stessa socia di altre Società di Mutuo Soccorso, affidando a loro la prestazione di determinati servizi; potrà quindi compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili al conseguimento dello scopo sociale ed a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale, così come potrà prestare e ricevere fideiussioni ed altre forme di garanzia, anche reali e nell’interesse di terzi, il tutto nel rispetto della normativa vigente e purché tali operazioni siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi sociali e non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto del principio di non lucratività.
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’art. 3 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito Regolamento interno, da approvare in sede di assemblea ordinaria, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, attraverso il quale sono stabiliti, nel rispetto del principio della parità di trattamento, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi.
TITOLO III
SOCI

Art. 4 – Categorie di soci
Il numero dei soci è illimitato.
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
I soci si articolano nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
4.1 Soci Ordinari
Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché Fondi Sanitari Integrativi e Società di Mutuo Soccorso.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, persone fisiche, sono iscritti alla Società ed hanno diritto alle prestazioni, sussidi e/o assistenze mutualistiche previste nel rapporto associativo e che partecipano alla Mutua ed allo scambio mutualistico, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ammissione a Socio Ordinario è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della Mutua.
I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, accettando che, in caso di morosità nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, che si protragga per il periodo indicato nello specifico Regolamento, si determini la sospensione del vincolo sociale per la durata massima di un anno, dopodiché esso viene sciolto con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10 e fermi restando gli obblighi e le sanzioni ivi previsti.
Durante la sospensione del vincolo sociale, il socio perde ogni diritto nei confronti della Mutua; l’interessato non può usufruire delle attività della Mutua né esercitare il diritto di voto in assemblea né essere eletto amministratore e, se eletto, decade.
Ai soli fini della tipologia delle procedure di adesione i Soci Ordinari si distinguono in Soci Ordinari Individuali, Soci Ordinari Convenzionati e Soci Ordinari Partecipanti da Mutualità Mediata.
4.1.1 Soci Ordinari Individuali
L’ammissione a Socio Ordinario Individuale è subordinata alla sottoscrizione del modulo di adesione, per sé e per i propri familiari, al versamento della quota di iscrizione e del contributo associativo ed all’osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
Solo i Soci Ordinari Individuali che sono in regola con il versamento della quota di iscrizione ed abbiano provveduto al versamento, da almeno sei mesi, del contributo associativo, hanno diritto di voto in Assemblea e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.
Art. 4.1.2 – Soci Ordinari Convenzionati
I Soci Ordinari Convenzionati sono i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti, iscritti collettivamente come soci della Mutua al Fondo Pluriaziendale di Salute Amica S.M.S. – ETS tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, o in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito loro il relativo potere.
L’ammissione a Socio Ordinario Convenzionato è subordinata al versamento da parte degli Enti di cui al paragrafo che precede, della quota di iscrizione, se richiesta, e del contributo associativo annuale per i propri dipendenti, soci, iscritti, clienti o categorie di essi.
Laddove l’adesione abbia avuto luogo tramite convenzione, l’interruzione della convenzione stessa o del versamento dei contributi associativi farà decadere dalla qualifica di Socio Ordinario Convenzionato se non si abbia adesione individuale o tramite altra convenzione.
Ogni Socio Ordinario Convenzionato ha diritto ad un voto nelle Assemblee e può essere eletto nelle cariche sociali.
I rapporti mutualistici con i Soci Ordinari Convenzionati possono essere disciplinati da un apposito Regolamento.
Art. 4.1.3 – Soci Ordinari Partecipanti per Mutualità Mediata
Sono Soci Ordinari Partecipanti per Mutualità Mediata le persone fisiche iscritte come soci della Mutua tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano soci, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese da Salute Amica S.M.S. – ETS in conformità con il presente Statuto.
Art. 4.2 – Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali a titolo di liberalità per il raggiungimento degli scopi sociali, e possono contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto.
Rientrano in tale categoria anche gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi i cui lavoratori siano iscritti come Soci Ordinari Convenzionati ai sensi del precedente Art. 4.1.2.
Sono soci sostenitori anche le altre società di mutuo soccorso che ne facciano richiesta.
L’ammissione a Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci Sostenitori non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica, non possono essere eletti alle cariche sociali e possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto.
Art. 4.3 – Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, possono favorire in modo rilevante il conseguimento delle finalità della Società e siano in grado in grado di contribuire alla sua crescita.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo né di alcuna quota e possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto; non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua né ad assumere cariche sociali.
Art. 5 – Sezioni Soci
I soci possono essere organizzati, facendo riferimento agli ambiti regionali, in Sezioni Soci.
Le Assemblee Separate, qualora decise dal Consiglio di Amministrazione, fanno riferimento alle Sezioni Soci e possono essere convocate sia seguendo l’ambito regionale che quello interregionale, sulla base delle necessità organizzative della Mutua.
Art. 6 – Obblighi dei soci
I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti e ogni altra disposizione della Mutua finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i soci;
b) osservare le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
c) versare la quota di iscrizione al momento dell’ingresso in società se prevista, nonché i contributi associativi annuali dovuti in relazione alla propria categoria di appartenenza con la periodicità, nell’ammontare e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento Sociale;
d) adempiere, in caso di Soci Sostenitori, agli obblighi assunti all’atto dell’ammissione.
La tassa di iscrizione ed i contributi sociali sono intrasmissibili e non rimborsabili.
Art. 7 – Procedura di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) i propri dati anagrafici, completi di residenza e di codice fiscale;
b) se Ordinario, l’indicazione delle prestazioni che intende sottoscrivere e, se Sostenitore, l’indicazione dei contributi in denaro o impegni di altra natura attraverso i quali intende sostenere la Mutua;
c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Nella domanda di ammissione a socio presentata da Società di Mutuo Soccorso, da Fondi Sanitari Integrativi o da soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell’ente, il codice fiscale e il numero di iscrizione nel Registro Imprese o nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Mutua assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Mutua.
Con la firma della domanda di ammissione il richiedente risponde dell’esattezza delle dichiarazioni fatte, pena l’esclusione dalla Mutua.
Il vincolo sociale si costituisce per tutti i soci dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale viene accettata la domanda di ammissione.
L’iscrizione a libro soci, a cura del Consiglio di Amministrazione, è condizionata al versamento, da parte dei soci ovvero dei beneficiari delle prestazioni o, in loro nome e per conto da soggetti terzi, della quota di iscrizione e dei contributi associativi da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del Regolamento di cui all’articolo 3, ultimo comma, del presente Statuto.
Art. 8 – Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale derivante da recesso, esclusione o morte del socio o, in caso di socio ad adesione collettiva, la cessazione dell’atto di convenzione o per qualsiasi ragione o titolo, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4.2, determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra socio e Mutua.
Lo scioglimento del rapporto sociale non determina il diritto al rimborso della quota di iscrizione né dei contributi associativi versati.
Resta fermo in ogni caso l’obbligo al versamento dei contributi ancora dovuti.
Art. 9 – Recesso
Il socio in regola con gli obblighi sociali, ivi compresi i versamenti dei contributi, può recedere dalla Mutua, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora, decorso il periodo minimo di due anni dalla data di iscrizione al libro soci, egli non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; il termine di due anni è sospeso per tutta la durata della eventuale sospensione del vincolo sociale per morosità deliberata ai sensi dell’Art. 4.
Il socio che intenda recedere dalla Mutua deve darne motivata comunicazione, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, indirizzandola, mediante lettera raccomandata o PEC, al Consiglio di Amministrazione.
A partire da tale data il socio perde ogni diritto alle prestazioni.
Al Consiglio di Amministrazione spetta, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di Statuto, legittimino il recesso; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere portata a conoscenza del socio.
Il recesso ha efficacia dal mese successivo all’avvenuta comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al punto che precede.
Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.
Se il Socio Ordinario non esercita la facoltà di recesso, nei termini e con le formalità sopra previste, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con obbligo di versamento dei contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
E’ ammesso il recesso anche del Socio Sostenitore, da comunicare all’organo amministrativo, con lettera raccomandata, e con effetto 60 (sessanta) giorni dopo il ricevimento della raccomandata stessa.
Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.
Art. 10 – Esclusione
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei Regolamenti;
b) morosità del socio nel pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi, premi, etc. che si protragga oltre il periodo indicato nello specifico Regolamento e decorso il periodo di sospensione di cui all’Art. 4;
c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Mutua o contraffazione della documentazione;
e) mancanza o perdita dei requisiti previsti per l’ammissione a socio;
f) avvio di una delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa etc.) previste dalla legislazione vigente, che abbia interessato uno degli Enti di cui all’Art. 4.2 del presente Statuto, condizione quest’ultima che consente di procedere da parte del Consiglio di Amministrazione anche all’esclusione di tutti i Soci Ordinari Convenzionati di cui all’Art. 4.1.2 iscritti collettivamente attraverso gli Enti di cui sopra.
In caso di esclusione, la delibera motivata del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio nei successivi 60 (sessanta) giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; l’esclusione ha effetto immediato ed il socio escluso è tenuto al pagamento dei contributi associativi ancora dovuti oltre agli eventuali danni.
Il socio escluso può, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera, esperire la procedura di cui al successivo Art. 27.
TITOLO IV
PATRIMONIO – ESERCIZI
Art. 11 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai soci.
Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all’atto dello scioglimento della Mutua.
In conformità al combinato disposto dall’Art. 2 della L. 3818/1886 e del D.Lgs. 117/2017, la Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 – Lasciti e Donazioni
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero la loro accettazione.
Art. 13 – Esercizio finanziario
L’esercizio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione dell’Organo di Controllo, ove previste dalla normativa vigente, deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Organi Sociali
Gli organi della Mutua sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo.
Art. 15 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è composta dai Soci Ordinari e/o dai loro delegati, purché in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione e contributi associativi.
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Ordinari Individuali e i Soci Ordinari Convenzionati, iscritti al libro soci entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si tiene l’assemblea, purché in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi.
Ciascun socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla categoria di socio.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari.
Il socio avente diritto al voto può farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, purché non amministratore né sindaco né dipendente della società.
Nessun socio può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ciascuno di essi.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea, devono avere, per quanto non previsto dal presente Statuto, i requisiti prescritti dall’art. 2372 Codice Civile, devono essere depositate prima dell’inizio dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
La delega è sempre revocabile, prima dell’assemblea, nonostante ogni patto contrario; non può essere rilasciata in bianco e deve sempre contenere il nome del rappresentante.
Art. 16 – Assemblea ordinaria e straordinaria
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e nominare l’Organo di Controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ed il suo Presidente;
c) ratificare, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, i regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione;
d) determinare il compenso dovuto ai membri dell’Organo di Controllo e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) nominare il Presidente Onorario di cui all’Art. 24;
f) deliberare sulle altre materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) modificare lo Statuto;
b) procedere allo scioglimento della Società nominando uno o più liquidatori;
c) deliberare su ogni argomento afferente allo scioglimento.
Art. 17 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta l’Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi nei locali della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza; nel medesimo termine l’avviso di convocazione deve essere pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale o, in alternativa, inviato ai soci per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto.
La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:
a) la data con l’indicazione dell’anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
b) il luogo in cui si svolgerà, con indicazione della città, via e numero civico;
c) ordine del giorno da discutere e deliberare.
Art. 18 – Quorum deliberativo e costitutivo dell’Assemblea dei soci
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Quando la prima riunione vada deserta, l’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere convocata con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti (da intendersi come quelli effettivamente presenti o validamente rappresentati) nell’Assemblea ordinaria e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti e/o validamente rappresentati nell’Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale, occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o dei rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Mutua o, in caso di assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione allo scopo nominato dall’Assemblea, che verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell’assemblea.
Art. 19 – Assemblee separate
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere la convocazione dell’Assemblea generale da Assemblee separate delle Sezioni Soci, allo scopo di favorire la partecipazione dei soci della Mutua.
Per la convocazione delle Assemblee separate devono essere osservate le seguenti modalità:
a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo ordine del giorno dell’Assemblea generale;
b) la data di convocazione dell’ultima delle singole Assemblee separate, deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale;
c) nell’avviso di convocazione relativo alle Assemblee separate deve essere indicata la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, per le quali vale quanto è contenuto nell’art. 17 del presente statuto;
d) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea generale, e per l’elezione dei propri delegati a quella Assemblea.
In ciascuna Assemblea separata deve intervenire almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, delegato allo scopo dal Consiglio stesso e almeno uno dei membri dell’Organo di Controllo, ove nominato.
Alle Assemblee separate, si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell’Assemblea generale.
In ciascuna Assemblea separata i soci, presenti o rappresentati, nomineranno tra i propri membri aventi diritto al voto, colui che è delegato a partecipare all’Assemblea generale in loro rappresentanza, ed un delegato supplente.
I verbali delle Assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti favorevoli, astenuti e contrari per ogni deliberazione.
Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea generale è costituita dai delegati nominati nelle Assemblee separate.
I soci rappresentati dai delegati, si considerano presenti al fine del calcolo del numero legale per la validità dell’Assemblea generale.
Al fine dell’assunzione delle deliberazioni, si considera il computo dei voti favorevoli, astenuti e contrari, espressi dai soci nelle singole assemblee separate.
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) Consiglieri e dura in carica 3 (tre) esercizi.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei soci, fra i soci aventi diritto al voto, in possesso dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza.
Per garantire la pluralità dei soci, ogni categoria di Soci Ordinari dovrà essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione, ma non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare, inoltre, uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario, scelti tra i suoi componenti.
Nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri, per la redazione del verbale.
Il Consiglio di Amministrazione può proporre all’Assemblea generale la nomina di un Presidente Onorario avente i requisiti e le funzioni indicati al successivo Art. 24 dello Statuto.
Art. 21 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della Mutua, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, sono riservati all’Assemblea dei soci.
In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) deliberare in ordine all’ammissione dei soci, nonché sulla loro esclusione;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci ivi compreso il bilancio sociale, ove richiesto, documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 3 nella relazione al bilancio;
d) redigere i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche e i singoli piani sanitari;
e) determinare l’ammontare dei contributi associativi e della quota di iscrizione e le modalità di versamento degli stessi;
f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività e gestione sociale;
g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
h) assumere e licenziare il personale;
i) determinare, con il parere favorevole dell’Organo di Controllo, ove nominato, i compensi per le attività espletate dagli amministratori in ragione del mandato, della delega o degli specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Mutua, ad essi eventualmente conferito dal Consiglio di Amministrazione;
l) deliberare circa l’adesione della società ad Associazioni di rappresentanza e tutela, nonché la partecipazione della Società a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.
Art. 22 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell’Organo di Controllo.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e le votazioni sono palesi; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 23 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, interviene in giudizio per essa, e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.
In caso di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni, dal Vicepresidente Vicario e in assenza dal Vicepresidente.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua, davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 24 – Presidente Onorario
Può essere nominato un Presidente Onorario tra le personalità che godano di riconosciuto prestigio nel mondo mutualistico e che si siano distinte per impegno e meriti, e per avere contribuito allo sviluppo ed all’affermazione dei principi di mutualità.
La nomina del Presidente Onorario compete all’Assemblea Ordinaria di cui all’Art. 16, su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata che non può essere inferiore a tre esercizi.
La carica di Presidente Onorario è incompatibile con ogni altra carica sociale e/ o con ogni tipo di rapporto di lavoro corrente con la Mutua Salute Amica S.M.S. – ETS.
Il Presidente Onorario non fa parte del Consiglio di Amministrazione e, nell’ambito del proprio ruolo, si impegna a diffondere i principi della mutualità e della solidarietà come previsto dalla Legge 3818/1886, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25 – Organo di Controllo
Qualora si verificassero i presupposti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, viene nominato un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui Presidente sarà nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.
L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.
La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo Organo di Controllo.
Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 Codice Civile.
In caso di morte, decadenza e rinuncia di uno o più membri del Collegio Sindacale l’Assemblea dei soci provvederà alle relative sostituzioni.
I componenti dell’Organo di Controllo sono rieleggibili ed i loro compensi sono determinati dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata dell’ufficio.
L’Organo di Controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Relaziona, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’Art. 3, sulla destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro.
L’Organo di Controllo deve essere convocato a tutte le adunanze delle assemblee dei soci e a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Delle riunioni dell’Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – CLAUSOLA FINALE

Art. 26 – Scioglimento e Liquidazione
In caso di scioglimento della Mutua deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o dei rappresentati, in seconda convocazione, l’Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.
L’Assemblea straordinaria dovrà inoltre deliberare, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in ordine ai criteri di svolgimento della liquidazione, nonché alla devoluzione del patrimonio sociale, da scegliersi tra i soggetti di cui al comma successivo.
L’intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al D.Lgs. 117/2017 e salvo destinazione imposta dalla legge.
Art. 27- Mediazione e Foro esclusivamente competente
Tutte le controversie, che vertano su diritti disponibili, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso organismi di mediazione riconosciuti o iscritti nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli eventuali termini per adire l’autorità giudiziaria rimarranno sospesi.
Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare di eventuali controversie il Tribunale di Firenze.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 – Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Mutua ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà redigere ed approvare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla ratifica dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.
Art. 29 – Clausola finale
Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché, in quanto compatibili con la disciplina delle S.M.S., le disposizioni in materia di “Enti del Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017 e di “Impresa Sociale” di cui al D.Lgs. 11/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative secondo il modello delle società a responsabilità limitata.
F.TO ALESSANDRO GIACONI
F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO